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Condizioni di Vendita – IBL spa

1) Offerta

Gli ordini, immediatamente vincolanti e impegnativi per il committente, sono comunque subordinati all’integrale accettazione della società IBL spa (di seguito denominata venditrice) e potranno essere parzialmente confermati o annullati a giudizio insindacabile della stessa con comunicazione scritta da inviare entro 10 giorni dal ricevimento dell’ordine. Per gli effetti di cui all’art. 1327 cc. la prestazione può essere eseguita senza preventiva risposta da parte della società venditrice.

Eventuali condizioni generali e clausole particolari predisposte dal committente riportate in qualsiasi forma su ordine, conferma d’ordine, bolle di consegna, fattura, corrispondenza commerciale o altra modulistica, se non sono accettate dalla società venditrice non possono in alcun modo regolare il presente rapporto. La merce s’intende venduta con “Patto di riservato dominio” per cui resterà di proprietà della società venditrice fino al pagamento integrale della medesima.

 

2) Prezzi

I prezzi sono da intendersi Franco Partenza dai Nostri Stabilimenti, IVA esclusa. La venditrice si riserva la facoltà di aumentare i prezzi, anche in corso di fornitura, per la merce che risulterà ancora da consegnare, qualora si verificassero, rispetto al momento dell’ordine, aumenti superiori al 5 per cento nel costo di almeno una delle seguenti voci: mano d’opera, combustibili, energia elettrica, regime fiscale e trasporti.
Gli eventuali aumenti dei trasporti verranno conteggiati dal giorno della loro variazione.

 

3) Consegne

I termini di consegna potranno essere variati dalla società venditrice e comunque le consegne sono subordinate agli impegni della società venditrice e alla possibilità di approntamento. In ogni caso il termine di consegna s’intende subordinato alla possibilità di normale rifornimento delle materie prime, alla disponibilità di mano d’opera, di mezzi di trasporto, eccetera, e al mancato verificarsi di cause di forza maggiore.

Il ritardo, che in questi casi avesse a verificarsi nella consegna, non darà diritto al compratore di chiedere per alcun motivo rimborsi o risarcimenti di qualsiasi specie e nemmeno di chiedere la risoluzione del contratto.
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, anche se venduta “franco destino”.
Le rotture del materiale sono tollerate dal cliente nel limite del 3% per le murature e del 2% per i restanti materiali. La società venditrice non risponde di eventuali rotture, ammanchi, manomissioni o deterioramento del materiale avvenuti durante il viaggio, anche se per asserito difetto di carico, come non risponde di eventuali danni in dipendenza dell’impiego dei suoi prodotti.

Eventuali accordi presi dalla società venditrice con spedizionieri s’intendono presi in nome e per conto del committente, che fin da ora accetta e ratifica il suo operato. Scaduto il termine per il ritiro della merce da parte del compratore, la stessa potrà essere collocata, a cura della società venditrice, sul piazzale dello stabilimento di produzione, accatastata separatamente, dandone avviso al compratore. Con ciò s’intenderà individuata agli effetti di cui agli artt. 1378 e 1465 c.c. ed ad ogni altro effetto di legge. In questo caso, di ritardato ritiro della merce, la società venditrice avrà anche diritto ad un indennizzo con decorrenza dell’avviso di cui sopra, pari al 2% (due per cento) del prezzo della merce stessa, per ogni giorno di ritardo. Il mancato ritiro della merce, entro i termini di consegna pattuiti, dà la facoltà alla società venditrice di annullare l’ordine per la parte non consegnata.

I pacchi dei materiali confezionati dalla venditrice non sono idonei a essere sollevati ai piani di lavoro. Le forche, di cui sono normalmente dotati gli automezzi adibiti al trasporto delle merci della venditrice, possono essere usati soltanto per lo scarico a terra, restando inibito ogni altro uso ai sensi del DPR 7/1/1956 n. 164.
Per l’effettuazione dello scarico a terra, il committente dovrà mettere a disposizione il personale necessario, ad esclusione del manovratore della gru, e dovrà altresì garantire le condizioni del cantiere necessarie per il regolare funzionamento della gru e per la sicurezza del personale. Il committente è comunque responsabile a tutti gli effetti del movimento dei materiali provenienti dalla società venditrice.

 

4) Pagamenti

I pagamenti sono validi e liberatori solo se effettuati direttamente presso la sede della società venditrice o tramite persona incaricata munita di mandato a riscuotere. L’eventuale accettazione di effetti cambiari in pagamento s’intende sempre convenuta “salvo buon fine” e senza novazione del debito, anche se ciò non dovesse apparire all’atto di quietanza.
Le inadempienze relative al termine o alla forma dei pagamenti, nonché lo stato di insolvenza dell’acquirente, danno diritto alla società venditrice di sospendere le forniture in corso.
Il ritardato pagamento delle fatture e/o il mancato ritiro anche di una sola cambiale o tratta o ricevuta bancaria dà diritto alla società venditrice di ritenersi esonerata da ogni impegno con il debitore, salva ogni altra azione per il ritiro della merce o per il recupero del credito, sul quale decorreranno interessi di mora nella misura del “prime rate” corrente aumentato di 3 punti per il periodo decorrente dalla scadenza definita sino al saldo.

 

5) Reclami

Anche in caso di vendita su campione il venditore non garantisce le colorazioni, i pesi e le misure che devono intendersi, per la natura stessa dei materiali impiegati, approssimative. A tale riguardo il cliente accetta che i prezzi esposti in fattura siano riferiti ai valori nominali delle caratteristiche dei materiali riportate a listino, prendendo atto che per questi sono previste tolleranze indicate nelle etichette di prodotto.

In caso di protesto o contestazione di tutti o parte dei materiali forniti, la responsabilità della società venditrice resta limitata alla sostituzione, in base alle condizioni stabilite nel contratto originario, dei materiali contestati riconosciuti difettosi, che il compratore dovrà mettere a disposizione del società venditrice, esclusa ogni diversa o maggiore responsabilità. Reclami inerenti difetti di qualità e dimensioni, devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce riportando, ove indicato, il lotto di produzione.
Trascorso tale termine il committente decade da ogni eccezione o riserva.

A realizzazione eseguita non si accettano contestazioni sul materiale consegnato. I reclami, per qualsiasi ragione vengano effettuati, non daranno diritto alla sospensione dei pagamenti. Non si accettano reclami per un impiego del materiale non conforme a quanto indicato nel listino, nella Dichiarazione di Prestazione e previsto dalle normative e leggi vigenti.

 

6) Giurisdizione

Per qualsiasi controversia giudiziaria, nessuna eccettuata, il foro competente sarà quello di Ravenna, sezione distaccata di Lugo.